Interpello sui nuovi investimenti

Le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi sono eleggibili per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo a patto che si siano dotate di un tax control framework conforme alle prescrizioni normative e regolamentari (par. 2.1 del Provvedimento n. 54237/2016).
Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali durature e significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.

Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.

L'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), può coinvolgere:

  1. la realizzazione di nuove attività economiche o l'ampliamento di attività economiche preesistenti;
  2. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;
  3. la ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
  4. le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.

Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento.

Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.
La risposta vincola l'Agenzia delle entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell'istanza di interpello ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa.

L’interpello nuovi investimenti non deve essere presentato necessariamente prima dell’effettuazione dell’investimento, ma prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi all’interno della quale per la prima volta si manifestano gli effetti fiscali dell’investimento.

L’accesso all’istituto dell’adempimento collaborativo è riservato all’impresa residente o alla stabile organizzazione del soggetto non residente, deputata ad effettuare l’investimento sul territorio dello Stato (art. 8 del d.m. 29 aprile 2016 e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, art. 2.7).

L’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’adesione al regime non è necessario aver completato l’investimento, ma è sufficiente aver intenzione di dare esecuzione allo stesso secondo le indicazioni contenute nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello.

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